L’introduzione dell’innovativa legge lussemburghese sui fondi d’investimento specializzati (SIF) del 13 Febbraio 2007, in concorrenza con strutture in giurisdizioni offshore regolamentate e non, offre l’occasione per un panoramico raffronto tra i SIF e alcuni altri schemi di investimento collettivo adottati nelle principali giurisdizioni d’oltre oceano: le British Virgin Islands e le Cayman Islands.
Una carattestisca e una valutazione dei rispettivi caratteri dei veicoli d’oltreoceano e il nuovo fondo di diritto lussemburghese assume carattere di particolare interesse, in considerazione del fatto che, in un momento storico di massima espansione dell’industria degli investimenti alternativi la susistenza di veicoli sottoposti ad Autorità di vigilanza riconosciute può rappresentare un punto di preferenza rispetto all’investimento rivolto verso veicoli vigilati da Autorità esotiche.
La truttura giuridica dei fondi offshore nella maggior parte dei casi è di una società con responsabilità limitata, mentre si hanno diversi tipi di fondo, si va dal regolamentato e non a quelli con o senza un certificato di registrazione e non per ultimo anche a secondo del tipo di fondo, una limitazione del numero degli investitori.
I vantaggi che offrono i fondi offhore sono:
-Ampie politiche e strategie d’investimento: avvalendosi del fatto che la normativa di riferimento non pone alcun limite ai contenuti degli atti costitutivi e regolamentati dei fondi è possibile adottare politiche e strategie di investimento sofisticate.
-Delega funzioni: in entrambi gli ordinamenti non viene strettamente prescritta la necessità di ricorrere a locali fornitori di servizi di amministrazione, custodia e gestione del portafoglio del fondo. Infatti tali funzioni sono delegabili anche all’estero. Per le sole BVI, tale paese, deve appartenere ad una giurisdizione riconosciuta dall’autorità di vigilanza domestica.
-Semplifizazioni amministrative: tutte le tipologie dei fondi caymanesi e i public fund delle BVI debbono unicamente produrre e mettere a disposizione del pubblico un documento d’offerta nonchè un bilancio finanziario da sottoporre a revisione da parte di riconosciute società di revisione. La recente revisione della normativa caymanese ha apportato quealche onere di vigilanza in più sul settore.
-Tempistica autorizzativa: entrambi i Paesi offshore sono apprezzati per la tempistica della procedura autorizzativa che può essere completata entro 1 o 3 giorni. Per i soli professional fund delle BVI può essere intrapresa addirittura 14 giorni dopo l’inizio dello svolgimentodell’attività tipica.
Gli svantaggi che offrono i fondi offshore sono di un’eccessiva deregolamentazione e scarsità di controlli, che produce indubbiamente sfavore nel momento in cui tale prodotto deve essere visto coem oggetto di investimento da parte di terzi e la lontananza dl luogo di domicilio del fondo è certamente causa di disagio per la gestione di urgenti questioni e adempimenti vari o di contenziosi.
Per quanto concerne i SIF istituiti con al legge del 13 Febbraio 2007, sono fondi regolamentati ed autorizzati dalla CSSF ( Commission de Surveillance du Sector Financier, l’autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese), sono anche una tipologia di veicolo estremamente flessibile e modulabile con qualsiasi tipologia di sottostante ( di natura finanziaria, immobiliare, arte ecc. ), con varie possibilità di veicolazione ( tra cui LPS ).
Altro aspetto molto interessante è l’ampia fascia di potenziali sottoscrittori ( non solo istituzionali ma anche professionali e well informed investors-sophisticad, retail, private investors, HNWI, .....) in assenza di vincoli per il numero di sottoscrittori: da 1 a illimitato.
I SIF sono anche fondi ad apporto, infatti si ha la possibilità del conferimento diretto dei beni nel fondo, quindi agisce come un trust ma con il vantaggio del possesso e del controllo del bene .
I vantaggi di questi veicoli lussemburghesi rispetto agli offshore sono:
-Veicolo Europeo: questo strumento comunitario unisce molti vantaggi posseduti dai concorrenti d’oltreoceano ma, in più, possiede caratteri di maggior familiarità e garanzia per i promotori e gli investitori europei, in quanto creato all’interno di un ordinamento membro della Comunità Europea e di tutte le organizzazioni finalizzate alla creazione di armoniche regolamentazioni sulla prestazione dei servizi finanziari.
-Massima flessibilità: Il SIF è attraente per gli opratori interessati a organizzare uno strumento di semplice gestione e idoneo all’adozione di tutte le strategie di investimento, ivi comprese quelle di tipo alternativo (e di tipo hedge, in particolare), in quanto privo di predefiniti limiti legali in tema di composizione del portafoglio, nonchè caratterizzato da minimali obblighi informativi e di vigilanza.
-Innovazione rispetto alla normativa lussemburghese previgente è di notevole previdenza. Ne consegue che, osservando l’obbligo di rivolgere l’investimento ad investitori evoluti, il promotore potrà creare strumenti più o meno sofisticati (hedge fund, real estate fund, private equity fund ....), totalmente liberi di determinare la propria strategia e la composizione del proprio portafoglio, fatto salvo un tenue obbligo di ripartizione del rischio. Inoltre, l’ambito di raccolta sarà più esteso che in passato, in quanto l’investitore in possesso di sufficiente competenza per potersi accostare ai SIF non sarà soltanto l’investitore istituzionale, ma anche l’investitore professionale e la tipologia dei well-informed investor.
-Semplificazione amministrativa: gli oneri informativi e di certificazione che normalmente appesantiscono la gestione di un organismo di investimento risulteranno anch’essi semplificati. Infatti i SIF saranno unicamente tenuti a consegnare all’investitore un documento di emissione, che illustri le particolarità del fondo, e un rapporto annuale d’esercizio certificato, nonchè a comunicare, secondo libera periodicità, il valore degli attivi (NAV) da determinarsi secondo un criterio di fair value (valore equo), illustrato nel documento costitutivo.
Considerazioni finali:
- domiciliazione europea, è indubbio il vantaggio che offre maggior visibilità al promotore dell’investimento e un elevato grado di sicurezza e trasparenza per l’investitore finale;
- massima libertà d’azione, la flessibilità alla quale si è abituati con un veicolo d’investimento domiciliato in paesi esotici non verrà meno con i SIF, si possono utilizzare i primari broker internazionali e piattaforme online per l’acquisto e vendita di tutti gli strumenti finanziari, e non è preclusa l’utilizzo delle controparti conosciute dai promoter;
- flessibilità, esperti legali ed amministrativi possono valutare la creazione di un feeder fund dove far confluire fondi domiciliati in paesi esotici (Bvi, Cayman, Bahamas, Bermuda, ecc...).
Queste giuste valutazioni sono quelle da prendere in considerazione per chiunque voglia valutare la possibilità di creare un fondo d’investimento personalizzato.