STUDIO DI CONSULENZA LE NOSTRE SEDI A PARMA - MODENA - MILANO - TORINO-

STUDIO DI CONSULENZA  LE NOSTRE SEDI A  PARMA - MODENA - MILANO - TORINO- - Giampaolo Versaci

Lo STUDIO VERSACI
mette a disposizione competenza e professionalità al fine di soddisfare le sempre più incalzanti esigenze delle PMI in termini di tax planing, reperimento di liquidità, asset finanziario e tanto altro.

Lo studio in virtù delle locations e partnerships strategiche opera su tutto il territorio nazionale accompagnando le imprese nel loro percorso di crescita.

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Contributi a fondo perduto 2022 per il commercio

Contributi a fondo perduto 2022 per il commercio - Giampaolo Versaci

Contributi a fondo perduto 2022 per il commercio nel Decreto Sostegni ter: attività prevalente legata a uno specifico codice ATECO presente nella lista di quelli ammessi, riduzione del fatturato pari al 30 per cento e ricavi fino a due milioni di euro nel 2019 sono i principali requisiti da rispettare per ottenere i ristori.L’ultimo provvedimento emergenziale introduce una serie di aiuti mirati per i settori maggiormente danneggiati dalla pandemia.Oltre alla conferma e al potenziamento di misure già esistenti, il testo prevede anche l’introduzione di nuovi strumenti.Il fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico è uno di questi. E per il 2022 vengono messi a disposizione 200 milioni di euro.Per ottenere i sostegni, in ogni caso, bisognerà attendere le istruzioni MISE e l’autorizzazione della misura da parte della Commissione UE.

Contributi a fondo perduto 2022 per il commercio: aiuti in base al codice ATECO nel Decreto Sostegni ter

Gli importi dei contributi a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate in base al volume di ricavi fino a un massimo di due milioni, applicate alle perdite subite.

Alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 sarà applicata una delle percentuali che seguono.

PercentualeRicavi del 2019
60 per cento Fino a 400.000 euro
50 per cento Da 400.000 a un milione di euro
40 per cento Da 1 a 2 milioni di euro

A regolare l’accesso ai contributi a fondo perduto per le imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio è l’articolo 2 del DL n. 4 del 2022.

Come già accaduto più volte dall’inizio della pandemia, la platea di beneficiari è definita sulla base di specifici Codici ATECO.

Codice ATECO e gruppi di codici ATECOTipologia di commercio
47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Lo svolgimento di una attività classificata in base a uno specifico codice ATECO è solo uno dei requisiti da rispettare per ottenere gli aiuti del Decreto Sostegni ter.

Per accedere ai contributi a fondo perduto che saranno gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico le attività di commercio al dettaglio devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

  • avere registrato un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
  • aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 pari ad almeno il 30 per cento rispetto al 2019;
  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato;
  • risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese in una delle attività ammesse ai beneficiare dei sostegni;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, regola che non si applica alle eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Le attività che rispettano tutti i requisiti richiesti devono attendere le istruzioni del Ministero dello Sviluppo Economico per poter presentare domanda di accesso ai contributi a fondo perduto 2022.

Con un provvedimento ad hoc, quindi, sarà il MISE e non l’Agenzia delle Entrate a fornire tutte le indicazioni da seguire.

In ogni caso per procedere con l’erogazione delle somme dovrà arrivare anche l’autorizzazione della Commissione Europea, chiamata ad esprimersi su questa nuova e ulteriore formula di Aiuti di Stato.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

Quali vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:

 

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
(allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

2021

  • 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
  • 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

 


2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

  • 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

 


3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

 


4. Altri beni strumentali immateriali 
diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

2021: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.

2022: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1milione di euro.

 

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% se i beni riguardano investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81.

 

A chi si rivolge

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

Come si accede

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

 

Normativa

  • Risposta n. 265 del 19.04.2021 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
  • Risposta n. 542 del 12.11.2020 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Valutazione beni strumentali che rientrano tra quelli indicati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Risposta n. 544 del 12.11.2020 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Valutazione beni strumentali che rientrano tra quelli indicati nell'Allegato A della Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Risposta n. 586 del 15.12.2020 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, comma 189 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
  • Circolare n. 4/E del 30.03.2017 dell'Agenzia delle Entrate-MiSE - Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. “ super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper ammortamento”
  • Circolare n. 177355 del 23.05.2018 del MiSE - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione
  • Circolare n. 48610 del 1.03.2019 del MiSE - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. (c.d. “iper ammortamento”) – Applicazione della disciplina nel settore della sanità – Ulteriori chiarimenti
  • Circolare n. 295485 del 1.08.2018 del MiSE - Agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale, di cui all’art. 1, commi 9-11, della legge n. 232 del 2016: c.d. “iper ammortamento” – Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A
  • Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate - Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
  • Risposta n.394 dell'8.06.2021 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 1051 e ss. della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Credito d'imposta investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 (beni riconducibili nelle voci degli allegati A e B alla legge n. 232/2016)
  • Risposta n.189 del 17.03.2021 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n.160. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
  • Risposta n.286 del 23.04.2021 dell'Agenzia delle Entrate - Articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Parere tecnico del Mi.S.E. in merito alla classificazione delle "casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante"
  • Commi da 1051 a 1058 della legge di bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n.46.
  • Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94).

 

Contatti

Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI
Divisione IV - Politiche per l’innovazione e per la riqualificazione dei territori in crisi
Ministero dello Sviluppo Economico
e-mail: transizione4.0@mise.gov.it

 

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Dr. Giampaolo Versaci

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